Ai sensi dell’art. 5, c. 3, del D.L. n. 5/2012, l’Ufficiale d’Anagrafe, nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni di cui all’art. 13, c. 1, lett. a), b) e c), effettua le registrazioni delle dichiarazioni ricevute, fermo restando che gli effetti giuridici delle stesse decorrono dalla data di presentazione.
Si verrà poi notificati personalmente una volta effettuati i controlli da parte dell'Ufficiale d'Anagrafe.