Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA-Superbonus) per gli interventi di cui all’art. 119 del D.L. n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

la Regione Toscana ha provveduto ad approvare la modulistica unica regionale di Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA-Superbonus) per gli interventi di cui all’art. 119 del D.L. n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Come stabilito al punto 2 del DGR n. 848/2021 i moduli approvati saranno efficaci dalla data di efficacia dell’ ”Accordo tra il governo, le regioni e gli enti locali concernente l’adozione della modulistica unificata e standardizzata per la presentazione della comunicazione asseverata di inizio attività (cila-superbonus), ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77“.

modello CILASUPERBONUS

MODELLO SOGGETTI COINVOLTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

Si tratta, di una misura finalizzata a rendere molto più agevole l’accesso alla detrazione al 110 per cento.
In particolare, la nuova disposizione, che sostituisce il comma 13-ter dell’articolo 119 del DL
n. 34/2020:
semplifica la disciplina per fruire del Superbonus stabilendo che attraverso una
comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) è sufficiente attestare gli estremi del
titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile o del provvedimento che
ne ha consentito la legittimazione (rendendo non più necessaria l’attestazione dello
stato legittimo e allo stesso tempo lasciando impregiudicata ogni valutazione circa la
legittimità dell’immobile oggetto di intervento);
stabilisce che le misure di semplificazione non potranno essere applicate agli interventi
realizzati mediante demolizione e ricostruzione integrale;
precisa che, in caso di immobili assoggettati a vincolo ai sensi del D. Lgs 42/04, resta
ferma la necessità di acquisire l’assenso dell’Ente competente;
conferma (si rimanda all’articolo 1, comma 66, lettera d), legge di bilancio 2021) la
detrazione al 110 per cento anche per gli interventi volti alla eliminazione delle barriere
architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, eseguiti congiuntamente
ad interventi antisismici;
estende alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale la possibilità di avvalersi
dell’agevolazione fiscale per gli interventi realizzati su immobili rientranti nelle
categorie catastali B/1, B/2 e D/4 (ad esempio: ospedali, case di cura e conventi) e ne
determina il limite di spesa per le singole unità immobiliari. La disposizione chiarisce
che tali interventi possono fruire della detrazione a condizione che i soggetti beneficiari
svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali e i cui membri
del consiglio di amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di
carica;
consente di realizzare il cappotto termico o il cordolo sismico in deroga alla normativa
sulle distanze minime con gli edifici vicini o sulla crescita in altezza che l’intervento
potrebbe comportare;
stabilisce che, in caso di opere già classificate come attività di edilizia libera (ai sensi
del D.P.R. 380/2001 o della normativa regionale) nella CILA è richiesta la sola
descrizione dell’intervento,
consente l’utilizzo della CILA Superbonus anche per gli interventi su parti strutturali
dell’edificio, considerati manutenzione straordinaria, se ricompresi tra quelli previsti
dall’articolo 119 del DL 34/2020.
La norma, inoltre, prevede che la decadenza del beneficio fiscale previsto dall’articolo 49 del
DPR n. 380/2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:
a) mancata presentazione della CILA;
b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
c) assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
d)non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14.
Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento.